Art. 9
In vigore dal 14 giu 2006
1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.
Il «capitale iniziale» comprende il capitale e le riserve ai sensi dell', lettere a) e b).
Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all', paragrafo 1.
2. Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1:
a)
il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
b)
gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà;
c)
nell'elenco di cui all', la denominazione di ogni ente creditizio che non raggiunge il capitale minimo specificato al paragrafo 1 viene seguita da un'annotazione in tal senso.
Storico versioni
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