Art. 89

Art. 89

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare la sottosezione 1 nei seguenti casi: a) per la classe di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti; b) per la classe di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti; c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità; d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché: i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della sottosezione 1; e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da un rapporto ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 8; f) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione a rischio zero); g) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente creditizio e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale. L'esclusione è limitata ad un totale del 10 % dei fondi propri di base più i fondi propri supplementari. h) per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte I, punto 40 che soddisfano le condizioni ivi stabilite. i) per garanzie statali e riassicurate dallo Stato a norma dell'allegato VIII, parte 2, punto 19. Il presente paragrafo non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro autorizzino l'applicazione delle disposizioni della sottosezione 1 alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente creditizio è considerata rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g) è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio.
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