Art. 87

Art. 87

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che non siano dedotti dai fondi propri, vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 1 a 27. 2.   Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 28. Quando un ente creditizio ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti esigibili acquistati per rischio di insolvenza e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti esigibili acquistati, non è necessario applicare le disposizioni degli relative ai crediti esigibili acquistati. L'esposizione può invece essere trattata come un'esposizione garantita. 3.   Gli importi ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione delle esposizioni vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente all'allegato VII, parte 2. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 26, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti 25 e 26 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 115 a 123. 5.   In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 6. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti creditizi devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 6, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti creditizi. 6.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), gli enti creditizi forniscono stime interne della PD conformemente all' e all'allegato VII, parte 4. 7.   Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all', paragrafo 1, lettera d), gli enti creditizi forniscono stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all' e all'allegato VII, parte 4. 8.   Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a c), gli enti creditizi applicano i valori delle perdite in caso di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 2, punto 8 e i fattori di conversione di cui all'allegato VII, parte 3, punto 9, lettere da a) a d). 9.   In deroga al paragrafo 8, per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a c), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all' e all'allegato VII, parte 4. 10.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera f) sono calcolati conformemente alle sottosezione 4. 11.   Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi: a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all', paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale; b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche; i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata; ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %. 12.   Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, punto 19, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale. In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli: a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all', paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale; b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche; i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata; ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %.
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