Art. 86

Art. 86

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ad ogni esposizione viene attribuita una delle seguenti classi di esposizioni: a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali; b) crediti o crediti potenziali verso enti; c) crediti o crediti potenziali verso imprese; d) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio; e) crediti in strumenti di capitale; f) posizioni inerenti a cartolarizzazione; g) altre attività diverse dai crediti. 2.   Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali: a) esposizioni verso governi regionali, autorità locali o enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1; b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali alle quali, ai sensi della sottosezione 1, si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %. 3.   Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso enti: a) esposizioni verso governi regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1; b) esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi della sottosezione 1; c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % ai sensi della sottosezione 1. 4.   Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri: a) deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma esclusi i crediti ed i crediti condizionati garantiti da proprietà immobiliari residenziali — non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione; b) nella gestione del rischio l'ente creditizio tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo; c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese; d) ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga. Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio. 5.   Le seguenti esposizioni sono classificate tra le esposizioni in strumenti di capitale: a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; b) esposizioni debitorie la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a). 6.   Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, gli enti creditizi individuano come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche: a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali; b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto; c) la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale. 7.   Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e lettere da d) a f) sono classificate nella classe di esposizioni di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. 8.   La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale dei beni dati in locazione, se non figura tra le esposizioni di leasing definite all'allegato VII, parte 3, punto 4. 9.   La metodologia utilizzata dall'ente creditizio per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi deve essere adeguata e coerente nel tempo.
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