Art. 83
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio vengono utilizzate in maniera coerente e in conformità all'allegato VI, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva.
2. Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Tuttavia, previa autorizzazione dell'autorità competente, possono utilizzare valutazioni che non sono state richieste.
Storico versioni
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