Art. 81

Art. 81

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell', una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito che la fornisce è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (ai fini della presente sottosezione «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»). 2.   Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell' solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2. 3.   Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna senza procedere ad una propria valutazione. 4.   Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento e l'elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.
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