Art. 80

Art. 80

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte 1. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato all'allegato VI, parte 1, del relativo merito di credito. Il merito di credito può essere determinato con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), conformemente alle disposizioni degli articoli da 81 a 83, o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente all'allegato VI, parte 1. 2.   Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla presente sottosezione. 3.   Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, gli Stati membri decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI. 4.   In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile può essere modificato conformemente alla sottosezione 3. 5.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4. 6.   Per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni per le quali la presente sottosezione non dispone diversamente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %. 7.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all', lettere da a) a h) le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; b) la controparte sia inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente creditizio; c) la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio; d) la controparte abbia sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio; e) non ci siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente creditizio; In tal caso si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 8.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all', lettere da a) ad h), le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni verso le controparti che aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale dell'ente creditizio prestatore, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 7, lettere a), d) ed e); b) l'ente creditizio e la controparte hanno stipulato un accordo contrattuale o un accordo di responsabilità legale che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario (in seguito denominato «sistema di tutela istituzionale»); c) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili; d) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni insolute conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 44; e) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri; f) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica una volta all'anno una relazione consolidata comprendente il bilancio, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente il bilancio aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso; g) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine agli accordi; h) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati; i) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo; j) l'adeguatezza degli strumenti di cui alla precedente lettera d) deve essere approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia. In tal caso, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %.
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