Art. 76

Art. 76

In vigore dal 14 giu 2006
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83, o, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell', il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89.
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