Art. 75

Art. 75

In vigore dal 14 giu 2006
Fatto salvo l', gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali: a) per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/49/CE; l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3; b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all' e al capo V, sezione 4 della direttiva 2006/49/CE; c) relativamente a tutte le attività, per il rischio di cambio e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all' della direttiva 2006/49/CE; d) relativamente a tutte le attività, per il rischio operativo, i requisiti patrimoniali definiti conformemente alla sezione 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-75