Art. 74

Art. 74

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e della direttiva 86/635/CEE. 2.   Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all' sono effettuati almeno due volte l'anno. Gli enti creditizi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.
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