Art. 72

Art. 72

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le filiazioni più importanti degli enti creditizi imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata. 2.   Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata. 3.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.
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