Art. 70

Art. 70

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell', paragrafo 1, le filiazioni che soddisfino le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre. 2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è ammesso soltanto qualora l'ente creditizio impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di diritto o di fatto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre. 3.   Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, l'autorità competente fornisce le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione. 4.   Fatti salvi i principi generali dell', un'autorità competente che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 pubblica le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all': a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività; b) il numero degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1 e il numero di questi enti che incorporano filiazioni in un paese terzo; c) su base aggregata per lo Stato membro: i) l'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, detenuti in filiazioni in un paese terzo; ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo; iii) la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri fissato a norma dell' degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.
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