Art. 69

Art. 69

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l', paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni: a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre; b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile; c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione; d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione e/o ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione di cui all'. 2.   Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell', paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni dell', paragrafo 1, a un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiali: a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro; b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza consolidata comprendono l'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro. L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli Stati membri. 4.   Fatti salvi i principi generali dell', le autorità competenti degli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3, pubblicano le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all': a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività; b) il numero di enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 e tra loro il numero di enti creditizi imprese madri che incorporano filiazioni in un paese terzo; c) su base aggregata per lo Stato membro: i) l'importo totale dei fondi propri sulla base consolidata dell'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, detenuti in filiazioni in un paese terzo; ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo; iii) la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri richiesto a norma dell' su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.
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