Art. 68
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli e alla sezione 5.
2. Ciascun ente creditizio che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell' si conforma su base individuale agli obblighi fissati agli .
3. Ciascun ente creditizio che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell' si conforma su base individuale agli obblighi fissati al capo 5.
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