Art. 65

Art. 65

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all', sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4, sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»): a) gli interessi di minoranza ai sensi dell' della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale; b) la differenza di primo consolidamento ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; c) le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE; d) la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all' della direttiva 83/349/CEE. 2.   Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.
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