Art. 64

Art. 64

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all', lettera g), sono costituiti dal capitale non versato delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio, nel qual caso i pagamenti sono richiesti senza indugio. Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi. L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale. 2.   Gli Stati membri non includono nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dalle loro autorità locali a tali enti creditizi. 3.   Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all', lettera h), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente. I prestiti subordinati rispondono ai seguenti criteri addizionali: a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati; b) i prestiti hanno una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso; d) il contratto di prestito non contempla clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso. Ai fini del secondo comma, lettera b), se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il rimborso dei prestiti, un preavviso di cinque anni, a meno che detti prestiti non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio. 4.   Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito.
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