Art. 63

Art. 63

In vigore dal 14 giu 2006
1.   La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti caratteristiche: a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate; b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna; c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime. 2.   Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sotto indicati: a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente; b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito; c) i crediti del finanziatore nei confronti dell'ente creditizio sono pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali; d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni consentono l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività; e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati. Si aggiungono inoltre a tali obbligazioni e altri strumenti le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo, 57, lettera h). 3.   Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all', lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente al presente paragrafo. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.
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