Art. 61

Art. 61

In vigore dal 14 giu 2006
La nozione di fondi propri definita all', lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di dedurre elementi diversi da quelli elencati all', lettere da i) a r). Gli elementi elencati all', lettere da a) a e), sono utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
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