Art. 59

Art. 59

In vigore dal 14 giu 2006
In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui all', lettere o) e p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
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