Art. 52
In vigore dal 14 giu 2006
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 44 a 46 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato nazionale, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all', paragrafo 1.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell', paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente articolo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.
Storico versioni
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