Art. 51

Art. 51

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all', paragrafo 2 e all' e le informazioni ottenute mediante le ispezioni di cui all', paragrafi 1 e 2 non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nell', salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
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