Art. 48

Art. 48

In vigore dal 14 giu 2006
1.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti: a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi, b) le autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari. In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma; b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. 2.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma; b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni specificate al secondo comma. Ai fini dell'applicazione del terzo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo. La Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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