Art. 47
In vigore dal 14 giu 2006
Le disposizioni di cui all', paragrafo 1 e all' non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e tra i seguenti soggetti:
a)
le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
b)
gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,
c)
le persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,
affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza.
L', paragrafo 1, e l' non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi.
In entrambi i casi le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto all', paragrafo 1.
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