Art. 38

Art. 38

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità. 2.   Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.
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