Art. 34

Art. 34

In vigore dal 14 giu 2006
Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente creditizio contravventore di avviare nuove operazioni nel suo territorio.
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