Art. 33

Art. 33

In vigore dal 14 giu 2006
Prima di seguire la procedura prevista all', le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile. La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.
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