Art. 31

Art. 31

In vigore dal 14 giu 2006
Gli lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni di legge da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.
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