Art. 30
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni di legge adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente creditizio in questione ponga termine a tali irregolarità.
2. Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
3. Se l'ente creditizio persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.
Storico versioni
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