Art. 26
In vigore dal 14 giu 2006
1. Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all' per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità alla sezione 5 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante.
2. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
3. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità all', paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi dell' e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all' e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo e gli , nonché le sezioni 2 e 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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