Art. 25

Art. 25

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo Stato membro di origine. 2.   Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni: a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale; c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti; d) i nominativi delle persone che saranno responsabili della direzione della succursale. 3.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente creditizio in questione. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e l'importo dei requisiti patrimoniali di cui all' dell'ente creditizio. In deroga al secondo comma, nei casi indicati all', l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario e l'importo dei fondi propri consolidati e dei requisiti patrimoniali consolidati di cui all' dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre. 4.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
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