Art. 17
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:
a)
non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
b)
ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;
d)
non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;
e)
versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.
2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati. La revoca è notificata alla Commissione.
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