Art. 16

Art. 16

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute agli , all', paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'.
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