Art. 155
In vigore dal 14 giu 2006
Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività «Negoziazione e vendite» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori rilevanti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».
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