Art. 154
In vigore dal 14 giu 2006
1. Fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti di ogni Stato membro possono, ai fini di cui all'allegato VI, parte 1, punto 61, fissare il numero di giorni di arretrato fino a 180 per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 12 a 17 e da 41 a 43 con le controparti situate nel proprio territorio, ove le condizioni locali lo rendano appropriato. La cifra precisa può differire all'interno delle linee di prodotti.
Le autorità competenti che non esercitano la facoltà di cui al primo comma in relazione alle esposizioni con le controparti situate nel proprio territorio possono fissare un numero più elevato di giorni per esposizioni con controparti situate nel territorio di altri Stati membri le cui autorità competenti hanno esercitato la facoltà. Il numero preciso si colloca tra 90 giorni e la cifra che le altre autorità competenti hanno fissato per esposizioni con tali controparti nel rispettivo territorio.
2. Per gli enti creditizi che chiedono di poter utilizzare il metodo basato sui rating interni prima del 2010, previa autorizzazione delle autorità competenti, il requisito di utilizzo triennale prescritto all', paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a un anno fino al 31 dicembre 2009.
3. Per gli enti creditizi che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione il requisito di utilizzo triennale prescritto all', paragrafo 4 può essere ridotto a due anni fino al 31 dicembre 2008.
4. Fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti dei singoli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di continuare ad applicare alle partecipazioni di cui all', lettera o) purché acquisite prima del 20 luglio 2006, il trattamento di cui all' della direttiva 2000/12/CE in quanto applicabile prima del 1o gennaio 2007.
5. Fino al 31 dicembre 2010 la perdita media in caso di inadempimento ponderata per le esposizioni per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.
6. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007 da enti creditizi e da filiazioni nell'UE di enti creditizi nello Stato membro in questione.
La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.
Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.
Le esposizioni in strumenti di capitale cui si applicano le disposizioni transitorie sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.
7. Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.
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