Art. 153
In vigore dal 14 giu 2006
Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 54, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 50 % senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.
Fino al 31 dicembre 2010, le autorità competenti possono, per determinare la parte garantita di un prestito scaduto ai fini dell'allegato VI, riconoscere garanzie reali diverse da quelle ammissibili ai sensi degli articoli da 90 a 93.
Fino al 31 dicembre 2012 nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.
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