Art. 152

Art. 152

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all' per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 4 e 5. 3.   Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell' della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (23), conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007. 4.   Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell' della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007. 5.   Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell' della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE prima del 1o gennaio 2007. 6.   Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese. 7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, si applicano gli articoli da 68 a 73. 8.   Fino al 1o gennaio 2008 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007. 9.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione alle disposizioni della direttiva 2000/12/CE vale quanto segue: a) si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007; b) il «valore ponderato in base al rischio» di cui all', paragrafo 1, di detta direttiva corrisponde all'«importo dell'esposizione ponderato per il rischio»; c) le cifre risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 2, di detta direttiva sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio; d) i «derivati su crediti» sono inclusi nell'elenco delle voci che presentano un rischio pieno di cui all'allegato II di detta direttiva; e) il trattamento di cui all', paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto nell'allegato III sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio; 10.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione al trattamento delle esposizioni per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato vale quanto segue: a) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 relativo all'attenuazione del rischio di credito non si applica; b) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 4 relativo al trattamento della cartolarizzazione può non essere applicato dalle autorità competenti. 11.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all', lettera d) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 8 ed il valore totale delle sue esposizioni. 12.   Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 8 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007. 13.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8 i riferimenti agli articoli da 78 a 83 della presente direttiva s'intendono fatti agli articoli da 42 a 46 della direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1o gennaio 2007. 14.   Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, gli non si applicano prima della data ivi indicata.
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