Art. 15

Art. 15

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi: a) l'ente creditizio interessato è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro; b) l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro; c) l'ente creditizio interessato è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro. 2.   Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento nei seguenti casi: a) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; b) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; c) l'ente creditizio interessato è controllato dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità. 3.   In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
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