Art. 148

Art. 148

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli enti creditizi possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi. 2.   Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti creditizi per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti creditizi indicano dove trovarle.
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