Art. 146

Art. 146

In vigore dal 14 giu 2006
1.   In deroga all', gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano considerate rilevanti. 2.   In deroga all', gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora tali voci includano informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano considerate esclusive o riservate. 3.   Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate secondo i criteri definiti nell'allegato XII, parte I, punti 2 e 3.
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