Art. 141

Art. 141

In vigore dal 14 giu 2006
Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all' o una filiazione di cui all', paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
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