Art. 139

Art. 139

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni contemplate all', paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 124 a 138 ed al presente articolo. 2.   Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza degli , esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità. 3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati. Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all', restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni contemplate all', paragrafo 3.
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