Art. 137
In vigore dal 14 giu 2006
1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi filiazioni, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi filiazioni.
2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all', paragrafo 1. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'.
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