Art. 133

Art. 133

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da filiazioni dell'impresa madre. Tuttavia, le autorità competenti possono prescrivere semplicemente il consolidamento proporzionale quando, a loro avviso, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci viene chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti. Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento. 2.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta. 3.   In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
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