Art. 132

Art. 132

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro. In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri. Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue: a) identificazione della struttura di gruppo di tutti i principali enti creditizi appartenenti a un gruppo e individuazione delle autorità competenti degli enti creditizi del gruppo; b) procedure per la raccolta di informazioni dagli enti creditizi appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni; c) sviluppi negativi che interessano enti creditizi o altre imprese appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti creditizi; d) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell' e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'. 2.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano ogniqualvolta possibile l'autorità competente di cui all', paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente. 3.   Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti: a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti; b) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell' e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'. Ai fini della lettera b), l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata viene sempre consultata. Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.
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