Art. 130
In vigore dal 14 giu 2006
1. Qualora all'interno di un gruppo bancario si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all', lettera a) e all'. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli e alle autorità competenti di cui all', paragrafo 1. Se possibile le autorità competenti usano specifici canali di comunicazione esistenti.
2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle notifiche alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.
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