Art. 13

Art. 13

In vigore dal 14 giu 2006
Ogni decisione di non concedere un'autorizzazione è motivata e notificata al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
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