Art. 127

Art. 127

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l', il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata. 2.   Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una filiazione, nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all', paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (filiazione) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio. 3.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.
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