Art. 126
In vigore dal 14 giu 2006
1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.
Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
2. Quando più enti creditizi autorizzati nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.
3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.
4. Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
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