Art. 124

Art. 124

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per conformarsi alla presente direttiva e valutano i rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti. 2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dalla presente direttiva. 3.   Sulla base del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi. 4.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno. 5.   Il riesame e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, la cui entità è stabilita dalle autorità competenti e non deve variare da un ente creditizio all'altro, è richiesta l'adozione di misure.
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