Art. 122
In vigore dal 14 giu 2006
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 98/78/CE i limiti di cui dall', paragrafi 1 e 2.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati all', paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti siano coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo richiesto dall'. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati all', paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri è l'eccedenza di importo più elevato.
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